Settimana della Memoria dei Bambini Rapiti dalla giustizia
La Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è una data commemorativa per celebrare il 20 novembre di ogni anno i diritti dei bambini e degli adolescenti. Tra questi diritti, vi è il diritti di crescere in famiglia, la stessa legge 149 del 2001 riporta che:
Purtroppo malgrado queste leggi e questi diritti dei bambini che con il 20 novembre andiamo a ricordare, ogni giorno assistiamo impotenti alle dicesioni dei giudici in merito alla sottrazione di bambini all’affetto dei genitori, bambini che vengono staccati con la forza dalla braccia della loro mamma ad opera dei servizi sociali, su decisione del tribunale per i minorenni o a seguito di separazioni turbolenti dal tribuinale civille. Questi giudici, sottraggono bambini dal nucleo familiare prendendo come oro colato le relazioni superficiali e talvolta prive di fondamento redatte dalle assistenti sociali o dagli psicologi forensi. Dietro a tutto questo ci sta un vero e proprio business. Pensate che nella maggior parte dei casi le sottrazioni, questi rapimenti di stato, avvengono con l’ausilio di polizia e carabinieri con pistole e mitragliette, come stessero per catturare dei pericolosi criminali, l’unica grande differenza però, è che questi sono bambini e le uniche loro armi sono giocattoli di peluches e macchinine, e il loro pensiero, la loro voce, è un pianto, uno strillo, un grido di disperazione che urla mamma… Sono bambini che vengono strappati con la forza dalla loro famiglia e dai loro giochi, bambini e che resteranno traumatizzati a vita.
Con la diffusione nei tribuinali italiani della così detta PAS o Sindrome di Alienazione Parentale, molti bambini infatti vengono sottratti alla mamma perchè definita alienante o incurante. La PAS fin dal momento della sua proposizione nel 1985; essa non è, infatti, riconosciuta come un disturbo mentale dalla comunità scientifica. Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non riconosce la PAS come sindrome o malattia: nella quarta edizione del Manuale infatti, la PAS non è nemmeno menzionata e neppure nella più recente edizione (DSM-5) del 2013, in ragione della sua ascientificità a causa della mancanza di dati a sostegno.
La stessa corte di Cassazione ha inteso affermare il principio generale per cui il giudice non deve basarsi su un “giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia” (la PAS), controversa nella comunità scientifica, bensì “accertare la veridicità in fatto” dei comportamenti all’origine della crisi della relazione genitoriale, poiché “tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore”. Comportamenti volti a denigrare la figura dell’altro genitore o più in generale ad ostacolare la continuità delle relazioni parentali possono quindi essere considerati come indice di una diminuita capacità genitoriale e, nei casi più gravi, possono superare la soglia della rilevanza penale, configurando il reato di maltrattamenti in famiglia e determinando la revoca della potestà genitoriale.
Da ultimo, in una ordinanza del 2021, la Cassazione ha ribadito questo orientamento e ha affermato che la sindrome da alienazione parentale (PAS) e la sindrome della madre malevola (MMS), in quanto patologie non riconosciute scientificamente, sono di per sé inidonee a giustificare un provvedimento di affidamento esclusivo rafforzato a favore di un genitore, essendo invece necessari elementi ulteriori che dimostrino la mancanza di competenze genitoriali dell’altro genitore.